LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI NAPOLI 
                             Sezione 29 
 
    riunita con l'intervento dei signori: 
        Ferrara Ettore - Presidente; 
        Cacace Monica - relatore; 
        Napolano Giovanni - giudice. 
    Ha emesso  la  seguente  ordinanza,  sul  ricorso  n.  12994/2016
spedito il 25 luglio 2016. 
    Avverso   avviso   di   accertamento    n.    00334202016008/2013
TAS.Automobili 2013. 
    Contro Regione Campania, proposto dal ricorrente D'Iorio Massimo,
via delle Dalie 81030 Falciano del Massico CE. 
 
                        Succinta esposizione 
                    dei motivi in fatto e diritto 
 
    D'Iorio Massimo, con ricorso depositato presso la  segreteria  di
questa CTP il 25 luglio 2016 nei confronti di  Equitalia  Sud  spa  e
della  Regione  Campania,  impugnava  l'avviso  di   accertamento   n
00334202016008/2013  richiamato  in  epigrafe,  relativo  al  mancato
pagamento della Tassa auto per l'anno 2013. Deduceva, in particolare,
la non applicabilita' del tributo suddetto poiche'  «sul  veicolo  al
quale lo stesso era relativo in  data  2  settembre  2008  era  stato
trascritto fermo amministrativo». 
    Deduceva, in particolare, che l'art. 94 CdS stabilisce  l'esonero
dal pagamento della tassa di circolazione, tra l'altro,  anche  nelle
ipotesi di «sopravvenuta cessazione dei relativi diritti». Cessazione
che, nel caso  di  specie,  sarebbe  avvenuta  a  seguito  della  «in
disponibilita' conseguente a provvedimento dell'Autorita' giudiziaria
o  della  pubblica  amministrazione  annotate  nel   PRA»,   con   la
conseguenza che l'obbligo del pagamento  ricomincerebbe  a  decorrere
«solo dal mese in  cui  avviene  il  riacquisto  del  possesso  o  la
disponibilita' del veicolo», in base al disposto di  cui  all'art.  5
del decreto-legge n. 953/82. Chiedeva, quindi, dichiarare la nullita'
dell'atto di accertamento impugnato. 
    Non si costituiva l'agente addetto alla riscossione del tributo. 
    La Regione Campania, con memoria depositata il 16  dicembre  2016
eccepiva  l'infondatezza  del  ricorso  atteso   che   «l'avviso   di
accertamento era stato adottato per espressa previsione del comma 182
dell'art. 1 della legge regionale 6 maggio 2013, n. 5 che dispone che
il fermo del veicolo disposto dall'agente della riscossione, ai sensi
dell'art. 86 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973,
non rientra tra le fattispecie che fanno  venir  meno  l'obbligo  del
pagamento  della  tassa  automobilistica.  L'obbligo  tributario   in
materia di tassa automobilistica regionale relativo ai veicoli per  i
quali, alla data di entrata in vigore della presente  legge,  risulta
gia' trascritto il provvedimento di fermo  amministrativo,  ai  sensi
dell'art. 86 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973,
decorre nuovamente a partire da tale data in conformita'  al  dettato
dell'art. 3 del decreto ministeriale 18 novembre 1998, n. 462  ed  il
relativo termine di pagamento  e'  fissato  nei  successivi  sessanta
giorni». Chiedeva, cosi', il rigetto  del  ricorso  con  vittoria  di
spese. 
    All'udienza del 16 gennaio 2017 la procedura  veniva  chiamata  e
riservata per la decisione. 
    Sciogliendo la  riserva  di  cui  al  verbale  di  udienza  sopra
richiamato, osserva la commissione che: 
        A) e' pacifico tra le  parti  in  lite  che  sul  veicolo  di
proprieta' del ricorrente ed al quale  afferisce  la  tassa  auto  in
contestazione   e'   stato   trascritto   provvedimento   di    fermo
amministrativo in data 2 settembre 2008 (cfr.: consultazione  al  PRA
allegata anche alla memoria difensiva della Regione Campania); 
        B) la  normativa  in  base  alla  quale  l'ente  territoriale
campano assume la legittimita' della tassazione e' l'art. 1 comma 182
della legge regionale 6 maggio 2013, n. 5 che dispone  che  il  fermo
del  veicolo  disposto  dall'agente  della  riscossione,   ai   sensi
dell'art. 86 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973,
non rientra tra le fattispecie che fanno  venir  meno  l'obbligo  del
pagamento  della  tassa  automobilistica.  L'obbligo  tributario   in
materia di tassa automobilistica regionale relativo ai veicoli per  i
quali, alla data di entrata in vigore della presente  legge,  risulta
gia' trascritto il provvedimento di fermo  amministrativo,  ai  sensi
dell'art. 86 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973,
decorre nuovamente a partire da tale data in conformita'  al  dettato
dell'art. 3 del decreto ministeriale 18 novembre 1998, n. 462  ed  il
relativo termine di pagamento  e'  fissato  nei  successivi  sessanta
giorni; 
        C) la norma dello Stato in ragione della quale il  ricorrente
assume l'illegittimita' della  pretesa  tributaria  regionale  e'  il
disposto dell'art. 5 comma 36 del decreto-legge n. 593  del  1982  il
quale  dispone  che  «la  perdita  del   possesso   del   veicolo   o
dell'autoscafo  per  forza  maggiore  o  per  fatto  di  terzo  o  la
indisponibilita'   conseguente   a    provvedimento    dell'autorita'
giudiziaria o della pubblica amministrazione, annotate  nei  registri
indicati nel trentaduesimo comma,  fanno  venir  meno  l'obbligo  del
pagamento del tributo per i periodi d'imposta successivi a quello  in
cui e' stata effettuata l'annotazione», nonche' dell'art. 94 CdS  che
stabilisce che «ai fini dell'esonero dall'obbligo di pagamento  delle
tasse di circolazione e relative soprattasse  e  accessori  derivanti
dalla titolarita'  di  beni  mobili  iscritti  ai  pubblici  registri
automobilistici,  nella  ipotesi  di  sopravvenuta   cessazione   dei
relativi diritti, e' sufficiente produrre ai competenti uffici idonea
documentazione attestante la inesistenza  del  presupposto  giuridico
per l'applicazione della tassa». 
    Ritenuto che sussiste un problema di legittimita'  costituzionale
della normativa  regionale  applicabile  alla  presente  fattispecie,
atteso  che  la  normativa  suddetta  presenta  fondati  profili   di
illegittimita'  costituzionale  in  relazione  al  disposto  di   cui
all'art. 117, secondo comma, lettera e)  della  Costituzione  secondo
cui, per la parte  che  qui  interessa:  «Lo  Stato  ha  legislazione
esclusiva nelle seguenti materie: ...sistema tributario  e  contabile
dello Stato; armonizzazione di bilanci pubblici;  perequazione  delle
risorse  finanziarie»,  in  relazione  all'art.  5,  comma  36,   del
decreto-legge 30 dicembre 1982, n 953 (Misure in materia tributaria),
convertito, con modificazioni, nella legge 28  febbraio  1983,  n  53
(«La perdita del possesso del  veicolo  o  dell'autoscafo  per  forza
maggiore o per fatto di terzo o  la  indisponibilita'  conseguente  a
provvedimento   dell'autorita'   giudiziaria   o    della    pubblica
amministrazione, annotate nei  registri  indicati  nel  trentaduesimo
comma, fanno venir meno l'obbligo del pagamento  del  tributo  per  i
periodi di imposta successivi a quello in cui.  e'  stata  effettuata
l'annotazione»). 
    Ancora, la normativa regionale richiamata innanzi  si  palesa  in
contrasto con l'art.  119,  secondo  comma,  della  Costituzione  («I
comuni, le province, le  citta'  metropolitane  e  le  regioni  hanno
risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri,
in armonia con la Costituzione e secondo i principi di  coordinamento
della finanza  pubblica  e  del  sistema  tributario.  Dispongono  di
compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile  al  loro
territorio»). 
    Da ultimo,  si  osserva  che  la  normativa  regionale  censurata
violerebbe il disposto di cui all'art. 3 della  Costituzione  poiche'
si  applicandola  si  verificherebbe   una   palese   disparita'   di
trattamento fra cittadini residenti in regioni diverse dei territorio
italiano in relazione ad una  medesima  fattispecie  qualora  solo  a
quelli residenti in talune regioni venga  imposto  il  pagamento  del
tributo in oggetto anche successivamente  all'apposizione  del  fermo
amministrativo del veicolo. 
    La CTP rileva, inoltre,  che  la  Corte  costituzionale  ha  gia'
esaminato analoga questione nella sentenza n. 288/2012 ritenendo  che
la tassa auto non ha natura di tributo regionale proprio,  ovvero  di
tributo istituito dalle Regioni con proprie  leggi  in  relazione  ai
presupposti non gia' assoggettati  ad  imposizione  erariale,  ma  di
tributo proprio derivato della Regione che,  ai  sensi  dell'art.  7,
comma 1, della legge 5 maggio 2009,  n.  42  (Delega  al  Governo  in
materia di federalismo fiscale, in  attuazione  dell'art.  119  della
Costituzione) che, ricomprende quei tributi istituiti e  regolati  da
leggi statali, il cui gettito e' attribuito alle  regioni,  le  quali
possono modificarne le aliquote e disporre  esenzioni,  detrazioni  e
deduzioni nei limiti e secondo i criteri fissati  dalla  legislazione
statale  e  nel  rispetto  della  normativa  comunitaria.  La   Corte
costituzionale, in proposito, ha precisato che in  ragione  di  detta
qualificazione la Regione: «a) non puo' modificarne il presupposto ed
i soggetti d'imposta (attivi  e  passivi);  b)  puo'  modificarne  le
aliquote nel limite massimo fissato dal  comma  1  dell'art.  24  del
decreto legislativo n. 504/92; c) puo' disporre esenzioni, detrazioni
e deduzioni nei  limiti  di  legge  e,  quindi,  non  puo'  escludere
esenzioni, detrazioni e deduzioni gia' previste dalla legge statale». 
    Ritiene la commissione che non appare manifestamente infondata la
questione della illegittimita' costituzionale della  normativa  della
Regione Campania applicabile al ricorso in esame, ovvero dell'art.  1
comma 182 della legge regionale 6 maggio 2013, n. 5 che  dispone  che
il fermo del veicolo disposto dall'agente della riscossione, ai sensi
dell'art. 86 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973,
non rientra tra le fattispecie che fanno  venir  meno  l'obbligo  del
pagamento  della  tassa  automobilistica.  L'obbligo  tributario   in
materia di tassa automobilistica regionale relativo ai veicoli per  i
quali, alla data entrata in vigore della presente legge, risulta gia'
trascritto  il  provvedimento  di  fermo  amministrativo,  ai   sensi
dell'art. 86 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973,
decorre nuovamente a partire da tale data in conformita'  al  dettato
dell'art. 3 del decreto ministeriale 18 novembre 1998, n. 462  ed  il
relativo termine di pagamento  e'  fissato  nei  successivi  sessanta
giorni. 
    Quanto alla rilevanza della  questione  medesima  al  fine  della
decisione del  ricorso,  la  stessa  e'  evidente  tenuto  conto  che
l'applicabilita' del tributo contestato  dipende  dalla  legittimita'
della  norma  regionale  che  lo  impone  anche  in  caso  di   fermo
amministrativo del veicolo del contribuente.